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Polizze Assicurative AIA - Anno 2012-

Grazie all'impiego dell'Apa e dei Consorzi di Difesa della nostra Provincia, da quest'anno saranno operative le nuove polizze studiate dall'AIA per la copertura assicurativa agevolata del bestiame da carne e da latte che coprono i danni conseguenti all'abbattimento forzoso in seguito a Tubercolosi, Brucellosi, e Leucosi nonchè al mancato reddito per blocco della commercializzazione del latte. Le due fondamentali novità sono rappresentate dal fatto che queste polizze beneficiano di un contributo statale fino al 50% del premio e che coprono anche i costi di smaltimento delle carcasse degli animali morti per cause diverse in azienda.I nostri uffici sono sempre a disposizione per elaborare un preventivo per gli allevamenti dei nostri Soci.

Contenuti della Polizza in sintesi

  • Garanzie Agevolate riguardanti Abbattimento Forzoso, Mancato Reddito e Costo di Smaltimento riferito ad animali di specie Bovini da latte, Bovini da ingrasso, Bufalini;
  • Condizioni di assicurabilità :
    • E' necessario essere persona fisica o giuridica, identificabile con una specifica partita IVA;
    • E' necessario essere iscritto al registro delle imprese;
    • E' necessario essere Socio Apa;
    • E' necessario essere titolare dell'interesse assicurato riferito ad un allevamento munito di Qualifica Sanitaria da almeno 12 mesi;
    • E' necessario avere il registro Aziendale di Carico e Scarico oppura Visura BDR-BDN;
    • Possedere gli attestati relativi alla Qualifica Sanitaria;
    • Possedere nell'eventualità il Mod L1;
    • Possedere Moduli Questionari compilati e firmati.
  • La GARANZIA BASE prestata all'abbattimento forzoso per Bovini e Bufalini da Latte va a coprire i danni derivanti dall'attuazione dei Piani di eradicazione della Tubercolosi, Leucosi e Brucellosi che prevedano l'abbattimento di uno o più capi dell'allevamento.
    L'indennizzo per capo è pari al 55% del valore di Mercato ISMEA della razza e categoria del capo abbattuto inoltre l'indennizzo è liquidato all'Assicurato oltre quello dello stato (L.N. 218/88) e al valore della vendita della carne.
  • La GARANZIA BASE prestata all'abbattimento forzoso di Bovini da Carne va a coprire i danni attuando l'indennizzo per capo pari al 75% per le razze Piemontese, Romagnola, Marchigiana, Chianina, Charolaise e Limousine e pari al 60% per le razze Maremmana e Podolica del valore di Mercato ISMEA della razza e categoria del capo abbattuto inoltre l'indennizzo è liquidato all'Assicurato oltre quello dello stato (L.N. 218/88) e al valore della vendita della carne.
  • La GARANZIA AGGIUNTIVA per Mancato Reddito Bovini da Latte copre il danno conseguente al periodo di inattività produttiva dell'Allevamento successivo all'abbattimento forzoso di tutti i capi presenti a seguito di Tubercolosi, Leucosi Enzootica, Brucellosi, Afta Epizootica, Pleuro Polmonite Infettiva Contaggiosa Bovina.
    L'indennizzo giornaliero per ogni giorno di Fermo dell'allevamento è pari al rapporto tra il Valore Assicurato del Latte (circa il 20% della produzione annua) e i 360 giorni, con limite di 120 giorni annui.
  • La GARANZIA AGGIUNTIVA per Mancato Reddito Bovini da Carne copre il danno dovuto dell'abbattimento di una Fattrice gravida, l'indennizzo riferito è determinato nella misura di 1/5 del Valore del Vitello alla nascita, per ogni mese di gravidanza oltre il 4°. Nel caso in cui siano rilevati all'interno dell'allevamento capi appartenenti alla stessa razza in percentuale uguale o superiore al 75% del totale dei capi, s'intenderà detta razza quale razza prevalente dell'alevamento ed i valori assicurati saranno conteggiati unicamente sulla base della razza prevalente cosi stabilita. In nessun caso sarà indennizzabile complessivamente per ogni Allevamento un importo superiore al valore assicuato, al netto della Franchigia, fermi i limiti di indennizzo previsti.
  • La GARANZIA AGGIUNTIVA per Costo di Smalitmento carcasse Bovini da Latte, Ingrasso, Carne copre i costi sostenuti per lo smaltimento delle carcasse dei capi morti. L'indennizzo copre i costi sostenuti per lo smaltimento documentati da fatture fiscali, entro i limiti indicati nella convenzione stipulata dall'AIA per il servizio di smaltimento dei capi morti operaiva nella Provincia contraente.

Indennizzi

  • Nel caso i valori dei beni assicurati al momento del sinistro, calcolati con i medesimi criteri adotati per la determinazione dei Valori Assicurati, risultino superiori di oltre il 20% ispetto ai Valori Assicurati indicati in polizza d'Indennizzo sarà ridotto in proporzione al rapporto tra Valori Assicurati ed i Valori dei beni assicurati al momento del sinistro.
  • La Società liquiderà l'Indennizzo entro 60 giorni dalla data dell'Atto di liquidazione del danno tra Società e Assicurato secondo quanto previsto dalle presenti Condizioni Contrattuali.
  • Relativamente alla garanzia Abbattimento Forzoso, qualora l'Assicurato provveda all'abbattimento dei Capi oggetto di Ordinanza Sanitaria entro 20 giorni dalla data di notifica della stessa e in assenza di vizi procedurali, la Società liquiderà , entro il termine massimo di 30 giorni dall'effettuazione dell'abbattimento, un anticipo dell'indennizzo dovuto nella misura massima di Euro 200,00 per capo bovino abbattuto, con il limite di indenizzo per singolo Capo come previsto alle sezioni A1 e B1.
  • Relativamente alla garanzia Costi di Smaltimento, l'indennizzo può essere liquidato direttamente alla Ditta fornitrice del servizio su delega dell'Assicurato sottoscritta nella Ricerca di Inserimento in Polizza.

Decorrenze Scadenze pagamento Premio

  • Dalle ore 24:00 della data di sottoscrizione fino alle ore 24:00 del 31 Dicembre corrente anno, le garanzie relative ai costi di smaltimento, decorrono dalle 24:00 del secondo giorno successivo all'accettazione. Tutte le altre garanzie decorrono dal 30° giorno successivo (periodo di carenza) a quello dell'Accettazione non c'è tacito rinnovo.
  • L'Assicurato provvede al pagamento relativo al 50% del costo della polizza agevolata contestualmente alla sottoscrizione della Richiesta; il premio viene calcolato in pro rata, espresso in 360 giorni per anno.